
Con questo recente provvedimento il Tribunale civile di Rovigo ha disposto l'allontamento del marito dalla casa familiare e l'obbligo, a suo carico, di versamento di una somma in favore della moglie.
La particolarità del caso è determinata dal fatto che, pur in assenza di aggressioni fisiche plurime e importanti, il Giudice ha dato rilevanza alla violenza domestica determinata dalla assenza di libertà della donna, che, in modo coerente e credibile, ha narrato di una vita quotidiana fatta di timore di "creare disturbo" al marito, una situazione che, a poco a poco, l'ha portata a vivere "come un fantasma".
Il Giudice, quindi, ha accolto le richieste della signora ritenendo la situazione "complessivamente grave, posto che la ricorrente appare vivere in un costante stato di ansia e di timore per la propria incolumità, con una quotidiana compromissione della propria libertà in relazione ad ogni attività quotidiana svolta in casa"
Il Giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale "per cui il grave pregiudizio, quale presupposto per l’emanazione di ordini di protezione, non deve necessariamente essere attuale, rilevando anche il pericolo concreto di lesioni che potrebbero verificarsi nell’immediato futuro (Cfr. Tribunale Reggio Emilia del 21.5.2002, Famiglia e diritto 2002, 503; Tribunale di Napoli del 27.2.2008, Famiglia e min. 2002, 21); osservato, sul punto, che quella di “abuso familiare” è una categoria civilistica che ricomprende la fattispecie dei reati contro la famiglia, ma non si esaurisce in essi, potendo verificarsi ancheper il compimento di fatti penalmente non rilevanti, ma in grado di dare vita all’evento descritto: del resto, l’art. 342 bis c.c. prima e l’art. 473bis.69 c.p.c. poi non subordinano più, a differenza della formulazione previgente, la proponibilità dell’azione civile alla circostanza che il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio".
Il Tribunale, quindi, ha privilegiato l'ottica preventiva, dando ascolto, nell'immediatezza, ai timori della ricorrente, che potranno essere, in ogni caso, oggetto di ulteriore accertamento nel prosieguo del giudizio, nel pieno contraddittorio delle parti.
Qui il provvedimento oscurato
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