Cassazione accoglie: due ordinanze con rinvio
30 giugno 2021
Pubblichiamo due ordinanze di accoglimento con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia da parte della Corte di Cassazione in punto di domanda di protezione internazionale. Grazie al Collega Marco Ravazzolo per il pregiatissimo lavoro svolto insieme.
Nella prima ordinanza la Cassazione accoglie il motivo di ricorso in punto di mancata valutazione della situazione della pericolosità interna del Paese di provenienza (il Gambia), ai sensi dell'art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251/2007: Qui l'ordinanza
Nella seconda, la Cassazione ha censurato la mancata valutazione della copiosa documentazione prodotta dal ricorrente, cittadino ivoriano, in punto di integrazione, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione umanitaria; la Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale "in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 de 2019). Nella fattispecie la Corte di merito ha omesso completamente di esaminare i documenti prodotti ed effettuare un giudizio di comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella lasciata dal ricorrente nel suo Paese di origine". Anche in questo caso la Corte d'Appello dovrà giudicare nuovamente il caso in diversa composizione. Qui l'ordinanza
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