Status di rifugiato_Nigeria_Tratta
08 luglio 2021
Pubblichiamo il decreto del Tribunale di Venezia che riconosce lo status di rifugiata ad una donna nigeriana, vittima di tratta.
Il Tribunale, nonostante il Tribunale ritenga parzialmente inattendibile il racconto proposto dalla ricorrente, ritiene che dietro la sua storia "possa celarsi una forma di sfruttamento, ovvero che la stessa sia stata vittima di tratta".
Di pregio l'argomentazione logico-giuridica posta a fondamento della decisione: "La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa,
funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse
cellule presenti sia nel paese d’origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione.
Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate. (...) Le madams sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. (...) Nell’ambito delle “Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave
sfruttamento” allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta vengono individuati
quali tipici preliminari indicatori di tratta i seguenti:
• Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle
organizzazioni criminali dedite alla tratta
• Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe);
• Mancato pagamento del viaggio;
• Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco o ingresso e ai successivi
spostamenti in Italia
• Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al
quale non è chiaro il tipo di rapporto;
• Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un’amica o amico o, ancora,
dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento
lavorativo o altro tipo di sfruttamento
• Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene
dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo;
• Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta
senza aver mai svolto attività lavorativa;
• Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco o ingresso
effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere
l’attività prostitutiva in strada;
• La persona richiedente appare palesemente minorenne ma si dichiara
maggiorenne;
• Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente
relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia
controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una
situazione di sfruttamento
• Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato
• La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire di
mezzi di sostentamento
• Racconto contraddittorio o con parziali omissioni
(...) Ancorché dunque il racconto proposto dalla sig.ra non sia privo di rilevanti incongruenze, ritiene il Collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano indici inequivoci del fatto che ella sia stata
vittima di tratta o che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio"
Qui il decreto
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